Standard OCSE nello scambio di informazioni, LAAF e posizione della Svizzera: considerazioni critiche – Chi difende la Costituzione federale?

03/03/2014, Francesco Naef, in: Novità fiscali 2/2014, p. 3 segg.

Nella versione della Legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale approvata dal Consiglio nazionale, si prevede l'adozione di un nuovo articolo della LAAF, secondo il quale le persone legittimate a ricorrere possono (eccezionalmente) essere informate della richiesta di assistenza solo dopo la trasmissione all'estero delle informazioni. In questo caso, la persona può presentare un ricorso ex post, ma questo può riguardare solo la constatazione dell'illegittimità della decisione di chiusura della procedura: la trasmissione delle informazioni non può più essere annullata. Inoltre, si prevede di delegare (in sostanza) all'OCSE la determinazione del contenuto necessario per le richieste di gruppo. Queste proposte violano il diritto costituzionale di essere sentiti, il diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria (art. 29a Cost.) ed il principio della separazione dei poteri.

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